Art. 323 c.c.
[1]Atti vietati ai genitori.
[2]I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
[3]Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
[4]I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva