Art. 324 c.c.
[1]Usufrutto legale.
[2]I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione)).
[3]I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
[4]Non sono soggetti ad usufrutto legale:
- 1)i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2)i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3)i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4)i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)). Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva