Art. 327 c.c.
[1]Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
[2]Il genitore che esercita in modo esclusivo la ((responsabilita' genitoriale)) e' il solo titolare dell'usufrutto legale.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva