Art. 328 c.c.
Nuove nozze
((Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva