Art. 330 c.c.
[1]Decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sui figli.
[2]Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
[3]In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva