Art. 334 c.c.
Rimozione dall'amministrazione
[1]((Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
[2]L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva