Art. 337 c.c.
[1]Vigilanza del giudice tutelare.
[2]Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) e per l'amministrazione dei beni.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva