Art. 33 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
I beni donati o lasciati a un ente, per il perseguimento di una finalità diversa da quella per cui l'ente è stato costituito, non seguono, nel caso di estinzione, la sorte del patrimonio dell'ente stesso, e l'autorità dovrà conservare ad essi la loro destinazione specifica. A tale ipotesi, considerata nell'art. 32 del testo, e stato proposto di aggiungerne un'altra, riflettente il caso in cui all'ente siano lasciati o donati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente stesso, e che questo non voglia o non possa assumere il relativo incarico. Durante la redazione del progetto definitivo non si era creduto di accogliere una disposizione analoga, contenuta nell'art. 35 del progetto preliminare, per le ragioni addotte nella relazione (n. 55). Non è sembrato di potere mutare avviso, tanto poi che la nuova norma verrebbe a modificare il principio di diritto successorio per il quale, se l'onorato di un lascito non possa o non voglia accettarlo, la disposizione testamentaria resta inefficace.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 57
L'istituto della registrazione delle persone giuridiche costituisce un adeguato sistema pubblicitario per la tutela della buona fede e dei diritti dei terzi nei confronti dell'ente e, nello stesso tempo, permette di sottoporre più agevolmente le persone giuridiche private a un regime amministrativo ispirato a finalità pubblicistiche. Gli articoli 33, 34 e 35 che modificano i corrispondenti articoli 38, 39, 40 del progetto, meglio rispondono alle finalità dell'istituto. Si è stabilito in primo luogo che il registro delle persone giuridiche dev'essere istituito in ogni provincia, senza specificare la pubblica autorità che dovrà conservarlo, la quale è più opportunamente indicata nelle norme di attuazione. È resa più completa l'enunciazione degli elementi che devono risultare dal registro, aggiungendovi la data del decreto di riconoscimento e l'indicazione della durata dell'ente. È sembrato preferibile rinviare alle norme di attuazione l'affermazione che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere conservati in fascicoli a parte. Essendosi stabilito che dal registro deve risultare la data del decreto di riconoscimento, l'affermazione, risultante dal progetto, che l'iscrizione della persona giuridica ha luogo in base al decreto di riconoscimento sarebbe stata superflua e perciò è stata soppressa. La proposta di sopprimere, nel quarto comma dell'art. 33, l'espressione insieme con la persona giuridica non è sembrata accettabile, perchè la formula usata nel testo lascia chiaramente intendere che il vincolo solidale non corre soltanto fra gli amministratori nei rapporti fra loro, ma avvince, come in un fascio, amministratori ed ente È stata accolta, invece, la proposta di introdurre la registrazione di ufficio della persona giuridica, considerando, tra l'altro, che in tal modo si viene a eliminare uno stato di irregolarità nella vita dell'ente e si conferisce maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti coi terzi. Quanto alla formula suggerita, è stato eliminato, perchè superfluo, l'inciso senza pregiudizio delle disposizioni precedenti.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art33 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 58
Non si è creduto di escludere dall'obbligo della registrazione di cui all'art. 34, la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, come era stato proposto. Trattasi invero di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente, e che perciò occorre rendere di pubblica ragione. Si è pure ritenuto conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie, per render chiaro, in relazione al successivo art. 46 che definisce la sede delle persone giuridiche, il concetto che la persona giuridica, pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del progetto, riguardando semplicemente una modalità dell'obbligo della registrazione, vengono rinviate alle norme di attuazione. Riguardo, infine, alle sanzioni penali fissate dall'art. 35, è stata accolta la proposta di estenderle anche al caso previsto dall'art. 33, e per più compiutamente regolarle, si è fatto cenno del termine e delle modalità secondo cui gli amministratori devono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzioni stesse. DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 59