Art. 344 c.c. — Funzioni del giudice tutelare
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[1]Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
[2]Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva