Art. 355 c.c.
Protutore
[1]Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
[2]Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva