Art. 359 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel caso di curatore speciale, nominato per l'amministrazione dai beni donati o lasciati con testamento, è stato proposto di aggiungere alla disciplina dettata dal progetto una disposizione per richiamare l'applicazione delle norme sulla tutela, relativamente alle forme abilitative richieste per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè delle norme sulla contabilità dell'amministrazione, sulla prestazione della cauzione e sulla responsabilità del tutore. Poichè sotto il vecchio codice si discuteva sui poteri di questo curatore speciale e sull'applicabilità ad esso delle norme che regolano il funzionamento degli organi tutelari, un chiarimento in proposito è sembrato opportuno e, a tal fine, nell'art. 356 si stabilisce l'obbligo del curatore di osservare le forme prescritte negli articoli 374 e 375 per il «compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione». Con questo inciso viene anche affermato chiaramente che il curatore speciale può compiere con le debite autorizzazioni atti di disposizione. Anche il curatore speciale, come il tutore, può essere rimosso o sospeso dall'ufficio in forza dei poteri di vigilanza che la legge accorda al giudice tutelare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 182
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art359 · fonte su Normattiva