Art. 360 c.c.
Funzioni del protutore
[1]Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo e' in opposizione con l'interesse del tutore.
[2]Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
[3]Il protutore e' tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore e' venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e puo' fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva