Art. 364 c.c.
Contenuto dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita' stabilite nel codice di procedura civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva