Art. 366 c.c.
Beni amministrati da curatore speciale
[1]Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione e' stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unira' all'inventario generale.
[2]Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva