Art. 369 c.c.
Deposito di titoli e valori
[1]Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
[2]Non e' tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva