Art. 37 c.c.
Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva