Art. 371 c.c.Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

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[1]Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

  • 1)sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando e' opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
  • 2)sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
  • 3)sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalita' e cautele.

[2]Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art371 · fonte su Normattiva