Art. 375 c.c.Autorizzazione del tribunale

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[1]Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:

  • 1)alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  • 2)costituire pegni o ipoteche;
  • 3)procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
  • 4)fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

[2]L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art375 · fonte su Normattiva