Art. 375 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 322 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 322 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Una diversa sistemazione è stata proposta per l'art. 379 del progetto definitivo - articolo 371 del testo concernente i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei beni. Movendosi dal concetto che principale cura del giudice tutelare deve essere quella della persona del minore, si è richiesto di considerare i provvedimenti relativi alla persona del minore prima di quelli riguardanti l'amministrazione del patrimonio. Trovandosi giusto il rilievo è stata mutata la formulazione dell'articolo del progetto, in guisa da mettere in evidenza che il giudice deve deliberare in ogni caso sulla educazione e istruzione, determinando la spesa annua a tal fine. Non è stata fatta, invece, menzione delle ipotesi relative all'alienazione dei beni mobili deperibili e al soddisfacimento dei debiti del minore, perchè si è considerato che sarebbe inceppante e dannoso attendere, autorizzazione del giudice per la vendita dei beni mobili deperibili, data la urgenza con cui vi si deve provvedere. Per quanto concerne i debiti, è stato già chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365) che il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili, eseguito con normali mezzi, costituisce un dovere giuridico che non ha bisogno di autorizzazione. Per quanto concerne, infine, la ipotesi riguardante la continuazione o la cessazione dell'esercizio dell'impresa, prevista nell'art. 382 del progetto definitivo, va rilevato che su questo punto esiste una differenza sostanziale fra la norma del progetto e quella che è stata suggerita. Il progetto, conformemente al vecchio codice, stabiliva come regola l'alienazione o la liquidazione dell'impresa, senza escludere la possibilità, in casi eccezionali, di ottenere l'autorizzazione a continuare l'esercizio. Viceversa, secondo la formula proposta, il giudice dovrebbe in ogni caso adottare una deliberazione al riguardo, disponendo, di regola, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e permettendone la liquidazione solo se sia impossibile o non conveniente proseguire la gestione. Da un punto di vista politico economico, nell'interesse generale della produzione, non v'ha dubbio sull'opportunità di evitare rovinose e affrettate liquidazioni, e perciò il testo dispone che l'autorità giudiziaria, trovandosi di fronte all'esercizio di una impresa, deliberi sulla convenienza della continuazione o della liquidazione. Ma non si è aderito pienamente al concetto che la continuazione dell'esercizio debba essere la regola e la liquidazione l'eccezione, in quanto ciò sarebbe, fra l'altro, contrario al nostro sistema legislativo, secondo cui l'esercizio del commercio nell'interesse del minore ha carattere del tutto straordinario. L'organo tutelare potrà contemperare, in base all'esame concreto delle circostanze, la tutela spettante agli interessi patrimoniali del minore col principio che l'attività produttiva, essendo funzione di interesse nazionale, deve essere conservata e agevolata. Pertanto nell'art. 371, n. 3, si stabilisce che ove il giudice tutelare stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale, il tutore deve chiedere l'autorizzazione del tribunale. A quest'ultimo si è voluto attribuire la competenza a provvedere, in conformità a quanto si dispone per i minori sottoposti alla patria potestà, salva la facoltà del giudice tutelare di consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa in pendenza della deliberazione del tribunale. Non sono state menzionate, accanto alle aziende commerciali, quelle agrarie, perchè, mentre si giustifica la necessità dell'autorizzazione all'esercizio delle prime, in conseguenza dei rischi che ne derivano, per le aziende agrarie sarebbe fuori di luogo l'intervento abilitativo dell'autorità.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art375 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 183
In ordine alla competenza a concedere l'autorizzazione per il compimento degli atti nell'interesse del minore soggetto a tutela, era stato suggerito di ripartire tale competenza tra giudice tutelare e tribunale in base al valore dell'atto da compiere piuttosto che all'importanza dell'atto stesso. Tale criterio non è sembrato pratico, perchè costringe ad accertamenti peritali preventivi per la determinazione della competenza. D'altra parte, appare non privo di inconvenienti far riferimento al valore, anzichè alla natura dell'atto da compiere, perchè nei patrimoni di tenue entità, il limite di ventimila lire che era stato proposto potrebbe corrispondere all'intero compendio patrimoniale, con la conseguenza che i minori provvisti di modeste sostanze sarebbero circondati da minori garanzie. D'altronde, adottando il criterio del valore, sarebbe facile eludere la competenza del tribunale mediante il compimento, in tempi diversi, di atti dispositivi di valore limitato, anzichè di un atto unico eccedente il limite di ventimila lire. Per tali considerazioni si è preferito mantenere immutato il criterio seguito dal progetto. Tra gli atti soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare non è stata compresa, come era stato proposto, la prestazione del consenso al matrimonione agli altri negozi di diritto familiare, nonchè l'esercizio delle azioni di stato, perchè, come fu chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365), si è già provveduto a disciplinare, con le necessarie garanzie, che gli atti anzidetti siano compiuti con la debita ponderazione. Neppure è sembrata giustificata la proposta di sopprimere l'autorizzazione del tribunale per procedere a divisioni o per promuovere i relativi giudizi, perchè sarebbe in contrasto con la norma del secondo comma dell'art. 403 del progetto definitivo - art. 394 del testo - che autorizza il minore emancipato a compiere tali atti col semplice consenso del curatore. A prescindere dal fatto che diversa è la situazione giuridica del minore emancipato rispetto al minore non emancipato, occorre rilevare che il terzo comma dell'art. 394 sottopone parimenti all'autorizzazione del tribunale il compimento della divisione e il relativo giudizio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 184