Art. 377 c.c.
Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva