Art. 379 c.c.
Gratuita' della tutela
[1]L'ufficio tutelare e' gratuito.
[2]Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva