Art. 383 c.c.
Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva