Art. 394 c.c.
Capacita' dell'emancipato
[1]L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
[2]Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
[3]Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)).
[4]Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e' nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.
Testo vigente dal 30 giugno 2023, tuttora in vigore · versione 325 su Normattiva