Art. 399 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il minore emancipato può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti però di maggiore importanza, indicati nell'art. 375, l'autorizzazione deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Una restrizione a quest'ultima norma apporta il nuovo testo (art. 394, terzo comma), nel senso che è in ogni caso sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare se curatore dell'emancipato è il genitore. L'innovazione è stata determinata dalla opportunità di un migliore coordinamento con la disciplina delle forme abilitative richieste dalla legge in tema di esercizio della patria potestà (art. 320). Tenuto conto che il genitore esercente la patria potestà, per qualsiasi atto straordinario nell'interesse del minore, qualunque ne sia l'importanza, ha soltanto bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, appare ingiustificato costringere lo stesso genitore a ricorrere al tribunale per il solo fatto che il figlio minore sia emancipato. Nell'art. 397 è stata inserita la norma tradizionale, per cui il minore emancipato può essere autorizzato ad esercitare, senza l'assistenza del curatore, un'impresa commerciale. La competenza a concedere l'autorizzazione è attribuita al tribunale, il quale provvede previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. Nello stesso articolo è stata attratta la norma che dichiara il minore emancipato, autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale, capace per tutti gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa, eccettuate le donazioni, com'è stato espressamente chiarito, in sede di coordinamento, nell'art. 774.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 192
A proposito della revoca dell'emancipazione è sembrata superflua l'aggiunta, che era stata proposta, dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso, perchè, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione. Si stabilisce, a garanzia dell'emancipato, che il giudice tutelare, prima di revocare l'emancipazione, deve sentire il minore. Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell'affiliazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art399 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 193
La necessità di contemplare nel nuovo codice il problema dell'assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata, che finora era demandato alle leggi speciali, è stata avvertita dalla Commissione delle Assemblee legislative, che, con fine sensibilità politica e con profonda dottrina, ha formulato un complesso di disposizioni, atte a disciplinare la materia in modo altamente encomiabile. Tali norme sono state in gran parte accolte nel testo, nel titolo XI, con opportuni miglioramenti, ispirati soprattutto alla finalità di porre in particolare rilievo l'istituto che è stato denominato «affiliazione» e di dargli più precisa regolamentazione. L'originalità e l'importanza dell'istituto stesso hanno convinto poi dell'opportunità di farne espressa menzione nella denominazione del titolo, onde porre bene in chiaro la importanza che esso viene ad assumere nell'assistenza a favore dell'infanzia. Il titolo ha poi trovato collocazione immediatamente dopo il titolo X, concernente la tutela, per una considerazione di carattere sistematico posta in rilievo dalla Commissione, in quanto appariva conveniente avvicinare gli istituti che in varia guisa provvedono all'assistenza dei minori. Per la stessa ragione, non si è creduto opportuno distaccare dalla disciplina dell'affiliazione le norme che regolano gli altri aspetti dell'assistenza ai minori, in quanto anch'esse sono necessarie per una omogenea e organica regolamentazione giuridica del problema dell'infanzia abbandonata. Costituiscono, infatti, una logica premessa al nuovo istituto sia le disposizioni che fanno riferimento o riproducono le norme oggi contenute in leggi speciali, sia le disposizioni che attribuiscono speciali poteri tutelari agli istituti di assistenza.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 194