Art. 3 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2 rinvia alle leggi di carattere costituzionale per quanto attiene alla formazione delle leggi e all'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi). In ordine ai regolamenti, pur facendosi nell'art. 3 un rinvio alle leggi speciali, tuttavia vi si traccia la distinzione tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità per prevalenza che i primi devono avere rispetto ai secondi. Il rapporto di gerarchia tra legge e regolamento è fissato nell'art. 4 in base al principio tradizionale che la norma regolamentare non può derogare alla norma legislativa. Nei rapporti poi tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità si precisa che questi ultimi non possono nemmeno derogare ai primi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 17
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art3 · fonte su Normattiva