Art. 40 c.c.
Responsabilita' degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva