Art. 404 c.c.
Amministrazione di sostegno
La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Testo vigente dal 19 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 181 su Normattiva