Art. 41 c.c.
Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio
[1]Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
[2]Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva