Art. 414 c.c.
Persone che possono essere interdette
((Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione)).
Testo vigente dal 19 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 181 su Normattiva