Art. 421 c.c. — Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva