Art. 422 c.c. — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
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Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, puo' disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva