Art. 424 c.c.Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

[2]Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

[3]Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di eta' che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di eta' o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art424 · fonte su Normattiva