Art. 424 c.c. — Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
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[1]Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
[2]Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
[3]Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di eta' che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di eta' o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva