Art. 425 c.c. — Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva