Art. 426 c.c.
Durata dell'ufficio
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,)) degli ascendenti o dei discendenti.
Testo vigente dal 19 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 181 su Normattiva