Nell'art. 425 del nuovo testo si è prevista la possibilità di autorizzare l'inabilitato a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale. La norma è stata determinata dall'opportunità di evitare, in taluni casi particolari, liquidazioni rovinose o antieconomiche. L'autorizzazione è concessa dal tribunale, su parere del giudice tutelare, e può essere subordinata, per ovvia cautela, alla nomina di un institore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 210
L'ultimo comma dell'art. 427, che la Commissione delle Assemblee legislative avrebbe voluto sopprimere, prevede l'ipotesi generica degli atti compiuti da persona non sana di mente, prescindendo dall'eventualità che contro di essa sia stato promosso giudizio di interdizione. Poichè si tratta di atti compiuti prima della sentenza di interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio, è necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente, per escludere il dubbio che essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa. A particolare discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, l'art. 423 del progetto, che regola la così detta incapacità naturale. È stato riconosciuto che tale norma costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi articoli 336 e 337 del vecchio codice, che tanta difficolta hanno presentato nella loro interpretazione. La Commissione ha però segnalato la opportunità di prevedere distintamente negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per l'annullabilità dei primi la malafede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore. Per verità, l'art. 423 del progetto definitivo comprendeva implicitamente due distinte norme, e cioè l'una che affermava l'annullabilità degli atti compiuti in genere dalla persona non sana di mente e l'altra che richiedeva per l'annullamento dei contratti la mala fede dell'altro contraente. È stata accolta peraltro la proposta, prevedendosi separatamente per maggior chiarezza di dettato nell'art. 428, le due ipotesi, e richiedendo, per l'annullamento degli atti unilaterali, il grave pregiudizio per l'autore, per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate. Si è ritenuto necessario tuttavia far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i principi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni. È ovvio che per tali materie devono avere vigore le norme degli articoli 591 e 775, secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare. Lo stesso dicasi per il matrimonio al quale provvede l'art. 120. Per quanto riguarda il grado d'intensità del vizio di mente, esso deve essere di tale gravità da togliere la capacità d'intendere e di volere, qualunque ne sia la causa, anche cioè se di carattere transitorio 212 -- In ordine all'art. 431 non si è seguito il suggerimento di far retroagire al momento della domanda gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Nella specie, in vero, non si tratta di applicare i comuni principi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passaggio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 20 dello stesso art. 431. Degli alimenti.