Art. 433 c.c.
[1]Persone obbligate.
[2]All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
- 1)il coniuge; ((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;)) ((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))
- 4)i generi e le nuore;
- 5)il suocero e la suocera;
- 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.216
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 2012, n. 219
216La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva