Art. 434 c.c.
Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
- 1)quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
- 2)quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva