Art. 437 c.c.
Obbligo del donatario
Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva