Art. 443 c.c.
Modo di somministrazione degli alimenti
[1]Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
[2]L'autorita' giudiziaria puo' pero', secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
[3]In caso di urgente necessita' l'autorita' giudiziaria puo' altresi' porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva