Art. 447 c.c.
Inammissibilita' di cessione e di compensazione
[1]Il credito alimentare non puo' essere ceduto.
[2]L'obbligato agli alimenti non puo' opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva