Art. 453 c.c.
Annotazioni
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva