Art. 462 c.c.Capacita' delle persone fisiche

[1]Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

[2]Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

[3]Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art462 · fonte su Normattiva