Art. 687 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli
[1]Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ((...)) del testatore, benche' postumo, ((anche)) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)).
[2]((La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.))
[3]La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
[4]Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva