Art. 465 c.c.
Indegnita' del genitore
Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva