Art. 466 c.c.Riabilitazione dell'indegno

[1]Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

[2]Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e' stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art466 · fonte su Normattiva