La prima questione si ricollega al criterio adottato dall'art. 6 n. 1 del progetto, di escludere l'indegnità di chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, quando ricorrono le cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52 e 54 del codice penale. È stata suggerita, per la preoccupazione derivante dalla mancata menzione di altre ipotesi in cui l'indegnità sarebbe dovuta essere esclusa, l'introduzione di un articolo, di portata generale, nel quale fosse stabilito che la disposizione dell'art. 6 del progetto non deve trovare applicazione quando esiste una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità secondo le norme del codice penale, o quando si tratta di reato commesso in stato di eccesso di difesa o per causa di onore. Per ciò che riguarda l'espresso richiamo all'esclusione dell'imputabilità, nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 6 del progetto, mi è sembrata superflua la modificazione proposta. Poichè infatti il progetto richiede la volontarietà del fatto, è indubbio che, quando è esclusa l'imputabilità, non può ammettersi indegnità dell'autore del fatto, perchè, essendo questi incapace di intendere e di volere, viene meno il presupposto dell'indegnità e cioè la volontarietà del fatto lesivo. D'altra parte, il richiamo generico delle norme contenute nel codice penale, per tutti i casi d'indegnità, altererebbe la configurazione giuridica dell'indegnità a succedere, la quale non deve essere considerata come una pena accessoria o un effetto penale della condanna, bensì come una sanzione civile, rimovibile dalla volontà dell'offeso, e fondata sul fatto della volontaria offesa alla personalità fisica e morale del de cuius. Ho preferito perciò, nella configurazione delle cause d'indegnità, considerare il fatto illecito che dà causa all'indegnità in sè e per sè, prescindendo dalla valutazione che ne fa il legislatore in sede penale per le diverse finalità repressive. Tuttavia, per venire incontro all'esigenza manifestatami, di formulare in modo più completo i richiami alla legge penale, ho adottato nel n. 1 dell'art. 463 una dizione più generica, affermando che l'indegnità non sussiste quando ricorra una delle cause che escludono la punibilità. Non ho infine accolto la proposta di escludere l'indegnità per i reati commessi per eccesso di difesa o per causa di onore. Se l'eccesso di difesa è colposo, non c'è indegnità; ma se è doloso, non vi è motivo di escluderla. Se il reato è stato commesso per causa di onore, è ovvio che, essendo a base dell'indegnità l'offesa volontaria al de cuius, questa sussiste anche se l'atto è stato determinato da apprezzabili motivi morali o sociali. D'altra parte, se avessi dovuto seguire in tutto tale criterio, avrei dovuto escludere l'indegnità, non soltanto per le cause di onore, ma per tutti gli altri motivi che diminuiscono la responsabilità. Ciò mi è sembrato eccessivo e ho limitato la previsione alle cause che escludono la punibilità, in quanto, discriminato il fatto, l'ingiuria viene eliminata o perde ogni carattere di gravità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 231
Sempre a proposito dell'art. 6 del progetto, è stato proposto di sopprimere nel n. 3 la precisazione che l'accertamento della calunniosità della denunzia o della falsità della testimonianza fatte dal successibile in danno della persona della cui eredità si tratta debba aver luogo in giudizio penale. Non ho creduto di dover accogliere questa proposta perchè, essendo l'esistenza di questi reati intimamente connessa allo svolgimento di un processo penale, è molto più opportuno riservarne l'accertamento esclusivamente al giudice penale, dato che riuscirebbe estremamente difficile procedervi in sede civile. Non ho neppure accolto la proposta tendente a chiarire espressamente che l'esistenza di una causa di estinzione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa d'indegnità, norma mi è sembrata superflua, perchè è ovvio che, eccetto i casi in cui la legge espressamente riserva al giudice penale l'accertamento del fatto, tale accertamento è possibile in sede civile, dato che l'indegnità deriva dal fatto in sè considerato e non in quanto esso sia suscettibile di repressione penale. Nelle ipotesi dei nn. 4 e 6 dello stesso articolo ho mantenuto le formule del progetto, che mi sono sembrate più precise. DELLA RAPPRESENTAZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 233
L'Istituto della rappresentazione ha avuto nel codice una disciplina più compiuta di quella che aveva nel progetto, perchè ho ammesso la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinunzia. Il sistema tradizionale, che escludeva la rappresentazione in questo caso, aveva una giustificazione meramente storica. In verità, considerando la sostanza delle cose, sotto il punto di vista dell'opportunità pratica e dell'equità non è giustificata la diversità dei risultati ai quali può dar luogo la rinunzia, a seconda che il rinunziante sia solo nel grado o abbia altri concorrenti. Si pensi al caso di due figli legittimi aventi ulteriori discendenti. Se uno dei figli rinunzia alla successione del padre, la sua quota si accresce all'altro fratello e restano esclusi i discendenti del rinunziante. Si pensi invece all'altro caso che il figlio chiamato alla successione sia uno solo. Se egli rinunzia, i suoi discendenti succedono per diritto proprio. Ora non si spiega la diversità degli effetti della rinunzia nei due casi. O la rinunzia deve pregiudicare tutti gli appartenenti alla stirpe, e allora, anche quando il figlio rinunziante sia unico, i suoi discendenti dovrebbero essere esclusi dalla successione; o la rinunzia non deve portare pregiudizio ai discendenti, e allora questi devono succedere anche se il rinunziante ha altri concorrenti nel suo grado. L'adozione del nuovo sistema, che mi ha permesso di apportare molte semplificazioni, è fondata su pochi principi d'indubbia chiarezza, e cioè: a) la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e grado del loro ascendente; b) essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi dei figli legittimi, dei fratelli e delle sorelle del de cuius, nonchè dei figli naturali dello stesso de cuius, comprendendosi così nel concetto generale di rappresentazione il subentrare dei discendenti legittimi del figlio naturali previsto in una norma di carattere eccezionale, quale era quella dell'art. 118 del progetto; c) la rappresentazione ha luogo in tutti i casi nei quali la persona chiamata alla successione non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 234