Art. 462 c.c.
Capacita' delle persone fisiche
[1]Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
[2]Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
[3]Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva