Art. 468 c.c.
Soggetti
[1]La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.223
[2]I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. 15
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
223Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva