Art. 469 c.c.Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

[1]La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

[2]La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.

[3]Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

[4]Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art469 · fonte su Normattiva