Art. 483 c.c.
Impugnazione per errore
[1]L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.
[2]Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.
[3]L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva