Art. 492 c.c.
Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva